I – La Comunità Scolastica
Art. 1 – La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
Essa è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; in essa ognuno, con pari dignità, pur nella diversità dei ruoli, contribuisce a garantire la formazione alla cittadinanza attiva.
Art. 2 – La comunità scolastica, quale istituzione radicata nel territorio, interagisce con la comunità civile e sociale di cui è parte integrante; fonda la sua azione sulla qualità della relazione insegnante-studente e contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, attraverso l’educazione alla consapevolezza, alla valorizzazione della propria identità e all’accrescimento del senso di autonomia e responsabilità.
Art. 3 – Presupposti fondamentali nella vita della comunità scolastica sono la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, il rispetto delle diversità e il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
II – Organizzazione della Comunità Scolastica
Art. 4 – Ingresso
I docenti della prima ora, sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad accogliere gli alunni, i quali alle ore 8,15 dovranno entrare nelle rispettive classi.
Escludendo i casi di maltempo, è assolutamente vietato agli alunni entrare e sostare in istituto prima delle ore 8:15 senza l’autorizzazione del responsabile di sede e la presenza di un docente che ha l’obbligo di vigilare su di loro.
Art. 5 – Libretto scolastico
All’inizio dell’anno scolastico i genitori degli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni sono tenuti a ritirare il libretto personale sul quale apporranno la propria firma, alla presenza di un addetto di segreteria al fine delle relative autenticazioni.
Le richieste di permesso, i ritardi, le giustificazioni e le comunicazioni devono essere firmate dalla persona che ha depositato la firma.
Periodicamente i genitori degli alunni maggiorenni saranno informati sulla frequenza scolastica dei figli.
Art. 6 – Ritardi ed uscite anticipate
Sono consentiti quattro ritardi per ciascun quadrimestre, per i quali saranno rilasciati i relativi permessi di entrata posticipata alla seconda ora a cura dei responsabili del servizio. Esauriti tali permessi, l’alunno non potrà essere ammesso a scuola, a meno che non sia accompagnato personalmente da un genitore. In ogni caso il ritardo deve essere giustificato nel libretto personale delle giustificazioni il giorno successivo.
I permessi di uscita anticipata (non prima della quinta ora e comunque sempre in coincidenza con la fine dell’ora) saranno consentiti per gli alunni maggiorenni solo se richiesti al responsabile di servizio entro la prima ora e non più di quattro volte per quadrimestre. Essi saranno annotati sul registro di classe e sul libretto delle giustificazioni.
Gli alunni minorenni potranno uscire solo se richiesti di persona da uno dei genitori. Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non motivate adeguatamente, telefoniche.
Art. 7 – Giustificazioni assenze
Gli alunni sono tenuti a portare con sé il libretto delle giustificazioni e a tenerlo in ordine, esibendolo ad ogni richiesta dei docenti.
Le assenze vanno giustificate non oltre il secondo giorno dal rientro in classe.
Il docente della prima ora annoterà puntualmente sul registro di classe l’avvenuta giustificazione o l’eventuale obbligo a giustificare entro i termini previsti. La mancata giustificazione dell’assenza entro tali termini sarà annotata sul registro di classe e potrà comportare l’esclusione dell’alunno dalle forme di incentivazione previste dal presente regolamento, oltre ad incidere sul voto di condotta.
Non può essere accettata un’unica giustificazione per giorni di assenza multipli, intercalati da giorni di presenza. La singola giustificazione deve infatti riferirsi a giorni di assenza continuativi. Le quinte assenze dovranno essere giustificate con la presenza del genitore, anche se si tratta di alunno maggiorenne.
Per le assenze di almeno cinque giorni consecutivi, gli alunni dovranno allegare alla giustificazione un certificato medico.
La mancata presentazione di tale certificato comporta la non ammissione in classe.
L’astensione collettiva arbitraria dalle lezioni è considerata assenza non giustificabile e in quanto tale comporta l’adozione di conseguenti provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio di classe.
Art. 8 – Variazione orario per assenza docenti
Il preside o i responsabili dei singoli plessi possono autorizzare ad anticipare l’uscita degli allievi o a posticiparne l’entrata per indisponibilità di uno o più insegnanti della classe. Agli alunni sarà data preventiva comunicazione, almeno un giorno prima: essa verrà annotata sul registro di classe dal responsabile di sede e dall’alunno sul libretto personale delle giustificazioni che l’indomani dovrà essere esibito firmato dal genitore.
Nel caso in cui gli alunni minorenni non esibiscano il libretto firmato dal genitore, gli stessi rimarranno a scuola e saranno inseriti in altre classi.
In nessun caso saranno accettate autorizzazioni telefoniche.
Art. 9 – Assemblee
Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea; essi possono richiedere, tramite i loro rappresentanti eletti, assemblee mensili d’Istituto della durata delle ore di lezione di una giornata. La richiesta, con ordine del giorno, va presentata al dirigente scolastico almeno cinque giorni prima del suo svolgimento.
Lo studente che non partecipa all’assemblea non è tenuto a giustificare l’assenza poiché viene interrotta la normale attività didattica.
Gli studenti hanno diritto, inoltre, mensilmente, ad assemblee di classe della durata di due ore consecutive. I rappresentanti di classe ne faranno richiesta al docente coordinatore, con preavviso di tre giorni, chiedendo a rotazione agli insegnanti di interrompere l’attività didattica.
Grava sul docente in servizio durante le ore di assemblea la responsabilità di regolare lo svolgimento della stessa e di vigilare sul comportamento degli studenti. Lo stesso docente è tenuto a sospendere l’assemblea e a riprendere la normale lezione, quando constati i casi di violazione del regolamento d’istituto o di impossibilità di uno svolgimento ordinato dell’assemblea. In nessun caso e per nessuna ragione il docente in servizio durante l’assemblea potrà abbandonare la classe, lasciando soli gli studenti.
I rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto costituiscono il Comitato studentesco, che può essere convocato su richiesta scritta dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto fatta pervenire al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data stabilita.
La richiesta deve indicare anche l’ordine del giorno degli argomenti che saranno trattati durante l’assemblea.
Il Comitato Studentesco ha il compito di:
- elaborare e proporre l’ordine del giorno delle assemblee d’istituto;
- vigilare sull’ordinato svolgimento delle assemblee d’istituto;
- raccogliere e formulare proposte progettuali o di attività extracurricolari, da inoltrare al Collegio dei Docenti e/o al Consiglio d’istituto.
Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento dell’Istituto, potrà essere autorizzato l’uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco che, comunque, dovranno svolgersi in ore non coincidenti con l’attività didattica.
Art. 10 – Laboratori
L’accesso ai laboratori è consentito solo in presenza di un assistente tecnico e di un docente responsabile ed è disciplinato da apposito regolamento affisso in aula.
Al termine di ogni lezione tutti gli apparecchi, gli attrezzi e il materiale di consumo devono essere collocati nei posti prestabiliti. Il materiale di consumo conservato in magazzino e la dotazione strumentale presente in altri laboratori vanno prelevati esclusivamente dal collaboratore tecnico o, in sua assenza, da un docente.
Art. 11 – Incentivazioni
La scuola offre agli alunni, nei modi e nei termini stabiliti dal Collegio dei docenti e/o dal Consiglio d’Istituto, una serie di agevolazioni, fondate essenzialmente su tre elementi:
1) correttezza di comportamento e di condotta
2) profitto
3) partecipazione alla vita della scuola, con particolare riferimento alla puntualità, alle assenze effettuate, ai ritardi.
Sono previsti contributi per:
- acquisto libri;
- divise;
- partecipazione a viaggi d’istruzione;
- varie.
Il riconoscimento delle capacità ed il conseguimento di valutazioni positive costituiscono di per sé motivo di soddisfazione. Pertanto gli allievi che godono di tale riconoscimento acquisiscono, oltre al già gratificante voto di condotta, il diritto ai contributi di cui sopra.
Gli studenti meritevoli saranno altresì segnalati all’esterno della scuola, al fine di un loro coinvolgimento in iniziative culturali e di lavoro.
Art. 12 – Diritti e doveri degli studenti
Per quanto riguarda la disciplina in oggetto il presente Regolamento si richiama a quanto disposto dal D.P.R. 24/06/98 n° 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti).
Lo studente ha diritto:
- ad una formazione ed istruzione qualificata che valorizzi la sua identità personale, culturale e religiosa e le sue inclinazioni;
- alla qualità ed efficienza del servizio scolastico, al fine di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie all’esercizio del suo ruolo di cittadino attivo e lavoratore;
- ad una informazione chiara e completa sull’organizzazione ed il funzionamento della scuola, sugli obiettivi didattici e formativi, sui programmi ed i contenuti dei singoli insegnamenti;
- a ricevere una valutazione corretta e trasparente del suo profitto e ad essere informato sui criteri dai quali essa scaturisce;
- a ricevere, attraverso appositi servizi, un aiuto personalizzato di orientamento sul piano dello studio, delle relazioni umane e delle scelte scolastiche e professionali;
- alla tutela della riservatezza e della dignità personale;
- ad associarsi e riunirsi, fruendo degli spazi disponibili, per esprimere la propria opinione sui problemi della comunità scolastica.
Lo studente ha il dovere di:
- riconoscere e rispettare l’azione del dirigente scolastico, dei docenti, dei collaboratori come esercizio di attività e doveri professionali;
- collaborare fattivamente per concorrere al perseguimento dei fini formativi attraverso la regolare frequenza delle lezioni ed attività scolastiche ed un costante impegno nello studio;
- partecipare alla vita della scuola con spirito democratico, evitando qualunque forma di pregiudizio e violenza;
- rispettare le leggi, i regolamenti e le decisioni democraticamente assunte;
- mantenere un comportamento corretto e conforme alle regole della convivenza rispettosa e civile;
- rispettare il patrimonio della scuola, come bene proprio e comune, adeguandosi a quanto disposto dal presente Regolamento.
Art. 13 – Norme comportamentali
Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento educato durante la giornata scolastica ed un abbigliamento consono al luogo nel quale si trovano (classe, laboratori di attività tecnico – pratiche, palestra, ambienti esterni di tirocinio formativo).
Solo a partire dalle ore 10:00 gli alunni potranno, uno alla volta e per pochi minuti, su autorizzazione del docente, recarsi ai servizi.
Durante i cambi d’ora gli alunni devono rimanere in classe, evitando confusione e schiamazzi ed alla fine della pausa didattica rientreranno in classe, senza indugio.
Durante la pausa didattica, per motivi di sicurezza, non è possibile a chiunque entrare o uscire dall’Istituto se non in caso di grave ed effettiva necessità e comunque con l’autorizzazione del Dirigente scolastico o del responsabile di plesso.
È vietato vagare per i corridoi dell’istituto, arrecando disturbo alle altre classi. Solo a partire dalle ore 11:00 potranno essere utilizzati, laddove presenti, i distributori automatici.
È vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione; gli alunni sono tenuti a tenerlo spento e non a vista. Eventuali comunicazioni urgenti dei genitori saranno inoltrate tramite il centralino del plesso.
È vietato fumare all’interno dell’istituto. I trasgressori saranno sanzionati secondo la normativa vigente.
In caso di furto e/o smarrimento degli oggetti personali, la scuola è esonerata da qualsiasi obbligo nei confronti dei proprietari.
III – Norme Disciplinari, Sanzioni e Organi competent
Art. 14 – Criteri generali
La presente sezione del regolamento, in merito all’individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari e risultano lesivi del corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, delle relative sanzioni e degli organi competenti ad irrogarle, recepisce il contenuto del D.P.R. 21/11/2007 n. 235 che modifica ed integra il D.P.R. 24/06/98 n. 249 concernente lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse.
I provvedimenti disciplinari tendono a fare riconoscere ai responsabili la violazione delle norme, ad impedire la ripetizione dei comportamenti negativi e ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente. Tendono altresì al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dalle tipologie B e C del successivo articolo 15, senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni al competente organo collegiale.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
Art. 15 – Tipologie di comportamento
Si configurano, coerentemente con le indicazioni normative sopra citate, le seguenti tipologie di comportamenti e di sanzioni corrispondenti.
Tipologia A: comportamento inosservante dei doveri di rispetto, correttezza e conformità alle disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola e di corretto uso delle attrezzature e, in particolare:
-
mancanza ai doveri scolastici con comportamento abitualmente negligente;
-
discontinuità nella frequenza e mancata giustificazione delle assenze;
-
abituali ed ingiustificati ritardi nell’accesso alle lezioni;
-
mancato rispetto nei confronti dei compagni;
-
violazione delle disposizioni organizzative del regolamento;
-
comportamento non corretto e non coerente con i principi sanciti dall’articolo 1 dello Statuto degli studenti e delle studentesse;
-
uso di linguaggio volgare, scurrile o comunque non consono ai principi di buona educazione;
-
utilizzo non corretto delle strutture e del materiale scolastico;
-
turbamento del regolare andamento delle lezioni.
Sanzioni
I provvedimenti disciplinari previsti in relazione ai comportamenti descritti sono i seguenti:
- ammonizione personale con richiamo scritto sul registro di classe che evidenzi in modo circostanziato i motivi del provvedimento;
- allontanamento temporaneo dall’aula; in tal caso gli alunni allontanati dalla classe dovranno essere affidati alla vigilanza momentanea dei collaboratori scolastici;
- svolgimento di attività di ripristino al di fuori dell’orario delle lezioni: lo studente rimarrà a disposizione della comunità scolastica per lo svolgimento di servizi di utilità generale e che troveranno una maggiore esplicitazione all’interno del patto formativo di corresponsabilità;
- eventuale esclusione dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d’istruzione e dalle altre forme di incentivazione previste dal presente regolamento.
I provvedimenti suddetti sono improntati al principio di gradualità e sono adottati dai singoli docenti (1-2) o dal consiglio di classe (3-4); quelli che comportano una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto di condotta quadrimestrale e finale.
Sarà data sempre comunicazione alle famiglie di eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli alunni.
Tipologia B: comportamenti gravi o recidivi e, in particolare:
-
mancanza di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti e del personale non docente;
-
atteggiamenti che offendono e/o ledono la convivenza civile ed in particolare la dignità dei compagni che fruiscono o hanno bisogno di sostegno nel percorso di integrazione e di socializzazione;
-
alterazione di documenti e /o firme;
-
danneggiamento di locali e/o di strutture;
-
violenza fisica e/o verbale;
-
furti ed atti di vandalismo;
-
detenzione e uso di oggetti pericolosi;
-
violazione delle norme di sicurezza;
-
reiterate infrazioni disciplinari.
Sanzioni
Per le infrazioni suddette è previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg, oltre al risarcimento del danno. Tale sanzione viene adottata dal consiglio di classe, tempestivamente convocato, dopo aver acquisito tramite il coordinatore le informazione necessarie e le giustificazioni addotte dallo studente. Lo stesso consiglio di classe stabilisce le modalità più costruttive per mantenere i rapporti con la famiglia e l’alunno, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.
La decisione, opportunamente motivata, viene comunicata per iscritto alla famiglia dello studente.
Tipologia C:
-
commissione di reati che creino pericolo alla comunità sociale o violino la dignità e il rispetto della persona umana;
-
atti recidivanti di violenza grave che configurino ipotesi di incompatibilità ambientale;
-
violazione della privacy con l’aggravante della divulgazione in rete.
Sanzioni
Per tali comportamenti* è previsto l’allontanamento dello studente per periodi superiori a 15 giorni e contestuale denunzia all’autorità giudiziaria. In tale ipotesi, la scuola può, di concerto con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, promuovere un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica.
L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è deliberato dal Consiglio d’ Istituto; la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Art. 16 – Esclusione dallo scrutino finale
Laddove non siano esperibili in tempo utile interventi atti al responsabile e tempestivo reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante l’anno scolastico in corso, è previsto, oltre all’allontanamento, l’esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, il solo allontanamento fino al termine delle lezioni.
Art. 17 – Iscrizione ad altra scuola
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o una concreta situazione di incompatibilità ambientale sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito richiedere il Nulla Osta al fine di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
Il Consiglio d’Istituto applicherà le sanzioni disciplinari descritte solo dopo avere verificato la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.
Art. 18 – Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Art. 19 – Norme finali
Gli alunni sono tenuti al rispetto scrupoloso del presente regolamento.
Per qualsiasi danno arrecato dai figli alle risorse dell’istituzione scolastica, i genitori sono tenuti al risarcimento. Nel caso in cui non sia possibile individuare una precisa responsabilità individuale, considerato che all’inizio dell’anno l’intera classe assume in proprio la responsabilità del corretto mantenimento e uso delle suppellettili, degli arredi e della dotazione scolastica nel suo complesso, il risarcimento sarà suddiviso tra gli allievi presenti nel locale ove si è verificato l’evento.
Tutte le infrazioni precludono la possibilità di beneficiare delle agevolazioni offerte dalla scuola e saranno annotate, oltre che sul registro di classe, sulla scheda personale di ogni alunni incidendo sul suo percorso scolastico.
Art. 20 – Il presente regolamento, deliberato dal Collegio dei docenti in data 13 giugno 2008 e adottato dal Consiglio d’Istituto in data 26 giugno 2008, entra in vigore dal prossimo 1° settembre 2008.
* L’alunno/a che utilizzi il telefono cellulare durante le ore di lezioni, all’interno o all’esterno delle aule, viene immediatamente sospeso dal Docente Responsabile di plesso per 10 giorni effettivi di attività didattica, su esplicito mandato del Dirigente Scolastico.